Novità in materia di certificazione energetica...

Con la pubblicazione dei 3 decreti attuativi del 26 Giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 39 Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 Luglio 2015) sono cambiate le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici.
Dal 1° Ottobre 2015 entra in vigore il nuovo Decreto (Decreto attuativo previsto all'articolo 5 del Decreto Legislativo 63/2016, cosiddetto "decreto fare") del Ministero Sviluppo Economia che sostituisce il Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009 sull'APE.
Le Linee Guida Nazionali prevedono l'introduzione di un modello unico nazionale e quindi definiscono:
i criteri generali, i nuovi metodi di calcolo adeguati secondo la metodologia europea, le procedure amministrative, la classificazione degli edifici secondo la destinazione d'uso ed i requisiti minimi per i nuovi edifici soggetti a riqualificazione energetica o ristrutturazione.Il Decreto Attuativo riguarda sia edifici pubblici che privati esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
Introduce la nuove nozione di "
edificio a energia quasi zero" i cui requisiti, da aggiornare ogni 5 anni, prevedono che dal 1° Gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad importanti ristrutturazioni dovranno essere ad energia quasi zero.
Si riassumono schematicamente le novità:
- Metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio a cui ogni regione dovrà adeguarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- Nuovi metodi di calcolo: l'IPE dell'edificio e la conseguente classe energetica dipenderanno da tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, illuminazione);
- Aumento da 7 a 10 delle classi energetiche: A4 classe più alta, G classe più bassa;
- L'APE deve essere redatto da un certificatore abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 con l'aggiunta dell'obbligo di "effettuare almeno un sopralluogo nell'edificio o nell'unità immobiliare";
- Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto sarà istituita dall'Enea in Sistema Informativo Nazionale (cosiddetto SIAPE) che raccoglierà tutti i dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica, che le Regioni e le Province Autonome avranno l'obbligo di utilizzare.
Rimane invece 10 anni il termine di validità dell'APE.
In merito alle sanzioni, il Decreto richiama esplicitamente l'articolo 15 del Decreto Legislativo 192/2005:
- A carico del certificatore (multa da € 700 a 4.200 per un APE non corretto);
- Del direttore dei lavori (multa da € 1.000 a 6.000 pre la mancata presentazione dell'APE al Comune);
- Del costruttore/proprietario (multa da € 3.000 a 18.000 in caso di mancata redazione dell'APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o locazione).
FONTE: CONFCOMMERCIO VERONA - 29/09/2015